Art. 1.
(Istituzione del marchio
«Integralmente Italiano»).

      1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
      2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.